Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 31/07/2002 n. 179

14. Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.

16. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi del Decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi

a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti

b) la frequenza media della raccolta

c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare

d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria. 16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.

17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli

articoli 40, 41, 47 e 48 del presente Decreto e i consorzi di cui all'art. 9quinquies del Decreto-Legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'art. 11 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.".

- Il nuovo testo del comma 2 dell'art. 38 del citato Decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente Legge, è il seguente: "2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi. A tal fine i produttori e gli utilizzatori sono obbligati a partecipare al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41. Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'art. 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio.".

- Il nuovo testo del comma 2 dell'art. 39 del citato Decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente Legge, è il seguente: "2. Nel caso in cui la pubblica amministrazione non attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, i produttori e gli utilizzatori possono organizzare tramite il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 le attività di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio sulle superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.".

- Il nuovo testo del comma 2, lettera h), dell'art. 41 del citato Decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente Legge, è il seguente: "2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni

a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento

b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata

c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

d) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione

e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art. 40

h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.".

-L'allegato A al citato Decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente Legge, è il seguente: "16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo 16 01 00 veicoli fuori uso 16 01 01 catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli 16 01 02 altri catalizzatori sostituiti in veicoli 16 01 03 pneumatici fuori uso 16 01 04 veicoli inutilizzabili 16 01 05 parti Leggere provenute dalla demolizione di veicoli 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 16 02 00 apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso 16 02 01 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT 16 02 02 altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati) 16 02 03 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi 16 02 04 apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre 16 02 05 altre apparecchiature fuori uso 16 02 06 rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto 16 02 07 rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica 16 02 08 rifiuti della demolizione dei veicoli 16 03 00 prodotti fuori specifica 16 03 01 prodotti fuori specifica inorganici 16 03 02 prodotti fuori specifica organici 16 04 00 rifiuti esplosivi di scarto 16 04 01 munizioni di scarto 16 04 02 fuochi artificiali di scarto 16 04 03 altri rifiuti esplosivi di scarto 16 05 00 gas e sostanze chimiche in contenitori 16 05 01 gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon) 16 05 02 altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti 16 05 03 altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimi che di laboratorio non specificate altrimenti 16 06 00 batterie ed accumulatori 16 06 01 accumulatori al piombo 16 06 02 accumulatori al nichel-cadmio 16 06 03 pile a secco al mercurio 16 06 04 pile alcaline 16 06 05 altre pile ed accumulatori 16 06 06 elettroliti da pile e accumulatori 16 07 00 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00) 16 07 01 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici 16 07 02 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli 16 07 03 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli 16 07 04 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici 16 07 05 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici 16 07 06 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli 16 07 07 rifiuti solidi della pulizia di stive di navi 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti - Il Decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, reca: Individuazione dei rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 24. (Smaltimento dei rifiuti sanitari).

1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento delle spese.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche di Legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso.

-Il comma 2 dell'art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). -

1. (Omissis).

2. Con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di Legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".

Art. 25. (Modifiche al Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003".

2. Al comma 3 dell'articolo 33 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell'ente gestore". Nota all'art. 25:

-Il nuovo testo del comma 2 dell'art. 29 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999, come modificato dalla presente Legge, è il seguente: "Art. 29 (Scarichi sul suolo). -

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione

a) per i casi previsti dall'art. 27, comma 4

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purchè gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori- limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'art. 28, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato 5

 

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